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Legge 22/10/1971 n. 865Art. 65 1. Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60 , e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato articolo 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è consentito. 2. Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto. 3. Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti. Art. 66 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in corso di attuazione. 2. Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963 n. 60 , e successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base al presente titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative. Art. 67 1. Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 48 si provvede: a) attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973; b) attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da operazioni di mutuo, da emissioni di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia popolare; al pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento si provvede con i fondi di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 5; c) attraverso l'utilizzazione dei fondi residui di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963 n. 60 , e delle disponibilità derivanti dal decretolegge 1° maggio 1970 n. 210 , convertito nella legge 3 luglio 1970 n. 419, nonché dei ricavi dello sconto dei proventi comunque spettanti al- la Gestione case per lavoratori secondo le modalità di cui all'articolo 23, lettera a), della legge 14 febbraio 1963 n. 60; d) attraverso anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato nei conti della Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma decennale, per i quali è autorizzata dopo il 1° aprile 1976 la spesa di 78 miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno 1979; e) attraverso l'utilizzazione di ogni altro fondo di cui all'articolo 1 della presente legge. Art. 68 1. I limiti d'impegno indicati nella lettera a) dell'articolo 67 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949 n. 408 , e successive modificazioni e integrazioni; a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 54, nonché per l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato di cui al precedente articolo 48; b) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare nonché per la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare degli enti di edilizia economica e popolare di cui al precedente articolo 48. 2. Almeno un quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo è riservato ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni dichiarati sismici di prima categoria delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone (Sora). 3. Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma lettera b) del presente articolo, viene destinata alla integrazione dei contributi già concessi agli Istituti autonomi per le case popolari relativamente a programmi ancora in corso di esecuzione nonché a programmi di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 65. I provveditori alle opere pubbliche concedono i contributi agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici. Art. 69 1. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) del precedente articolo 67, per l'anno finanziario 1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. 2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 70 1. Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce - su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro - le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci. 2. Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge. 3. Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare. Art. 71 1. Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire. 2. Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60 . TITOLO V Edilizia agevolata e convenzionata. Agevolazioni fiscali Art. 72 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare. 2. Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati. (I commi secondo e terzo sono stati prima sostituiti dal primo comma dell'art. 10, L. 27 maggio 1975 n. 166, e poi così sostituiti, con un comma solo, dall'art. 6 bis, D.L. 13 agosto 1975 n. 376.) 4. I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. 5. La garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché l'Istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. 6. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi. 7. La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge. 8. Per la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965 n. 1022 , convertito nella legge 1° novembre 1965 n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni. 9. Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite d'impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della presente legge. 10. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo. Art. 73 1. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi dello stesso articolo. Art. 74 1. Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della presente legge nonché gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria. Art. 75 1. Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria. Art. 76 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
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